Una recente pronuncia della Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
Ed infatti il criterio utilizzato per stabilire le indennità spettanti al lavoratore, dall'introduzione del Jobs Act, era esclusivamente quello dell'anzianità di servizio. Vi era un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità - con due mensilità corrisposte dal datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, per anno di servizio -.
Il decreto dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 Luglio 2018, tra le varie misure proposte, aumentava numericamente le indennità, in caso di licenziamento illegittimo, stabilendo un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità in favore del lavoratore.
La Corte Costituzionale, con comunicato stampa del 26 ottobre 2018, che si può consultare al link di seguito evidenziato, ha ritenuto che tale criterio, basato esclusivamente sull'anzianità di servizio, violasse costituzionalmente gli articoli 4 e 35 della Costituzione italiana, dovendo il Giudice tenere in conto numerosi altri criteri per la determinazione di una indennità correttamente quantificata. Di seguito il link del comunicato:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/licenziamento.pdf
L'effetto concreto di tale ribaltone giurisprudenziale è quello di fornire oggi incertezza sulle quantificazione delle indennità spettanti al lavoratore nel caso concreto, comprese in una forbice, discrezionale per il Giudice, tra 6 e 36 mensilità a prescindere dall'anzianità di servizio.
Ed infatti il criterio utilizzato per stabilire le indennità spettanti al lavoratore, dall'introduzione del Jobs Act, era esclusivamente quello dell'anzianità di servizio. Vi era un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità - con due mensilità corrisposte dal datore di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, per anno di servizio -.
Il decreto dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 Luglio 2018, tra le varie misure proposte, aumentava numericamente le indennità, in caso di licenziamento illegittimo, stabilendo un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità in favore del lavoratore.
La Corte Costituzionale, con comunicato stampa del 26 ottobre 2018, che si può consultare al link di seguito evidenziato, ha ritenuto che tale criterio, basato esclusivamente sull'anzianità di servizio, violasse costituzionalmente gli articoli 4 e 35 della Costituzione italiana, dovendo il Giudice tenere in conto numerosi altri criteri per la determinazione di una indennità correttamente quantificata. Di seguito il link del comunicato:
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/licenziamento.pdf
L'effetto concreto di tale ribaltone giurisprudenziale è quello di fornire oggi incertezza sulle quantificazione delle indennità spettanti al lavoratore nel caso concreto, comprese in una forbice, discrezionale per il Giudice, tra 6 e 36 mensilità a prescindere dall'anzianità di servizio.