Avvocati del lavoro a Milano ed in Italia | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Studio Legale Internazionale Dimarco & Partners
I nostri avvocati del lavoro a Milano assistono i lavoratori ed il personale dirigente a cui è stato intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale tipo di licenziamento rappresenta uno dei più frequenti in un periodo storico in cui le imprese devono razionalizzare i costi aziendali ed i costi della forza lavoro. In base a quanto disposto dall'art 3 della Legge 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello che viene determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Due sono le ipotesi generalmente previste per intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
Anche qualora vi fossero gli estremi per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, esso sarebbe comunque illegittimo - e quindi impugnabile con successo - qualora il datore di lavoro non abbia porposto al dipendente di impiegarlo in mansioni equivalenti, se esistenti, alternative a quella soppressa (cd. obbligo di repechage). Al fine di procedere all'impugnativa del licenziamento sono necessari i seguenti steps:
Cassazione Civile sezione lavoro sentenza n. 4460 del 2015 Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per motivo oggettivo la causa petendi è data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, fatti sui quali l'onere probatorio si ripartisce nel modo testè detto, ed al quale la Corte di merito si è esattamente uniformata, rilevando l'assenza di evidenti difficoltà economiche dell'impresa al momento del licenziamento nonchè l'assunzione successiva di nuovi lavoratori idonei a svolgere le mansioni della licenziata. Cassazione Civile sezione lavoro sentenza n. 5173 del 2015 Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale (nella specie, la Corte ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogata al lavoratore, atteso che la mancanza di un giustificato motivo emergeva da un lato dall'assenza di una situazione di crisi aziendale, dall'altro lato non vi era l'esigenza di contenimento dei costi e di riduzione dimensionale. Il licenziamento era stato intimato in relazione all'esternalizzazione dell'attività cui era addetto il dipendente; tuttavia il lavoratore aveva continuato a lavorare oltre la chiusura del reparto per un periodo comunque non breve, indice della non necessità del recesso e dell'esistenza di mansioni utili in azienda). Tribunale di Milano sezione lavoro del 28.06.2014 Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato su ragioni di natura economica manifestamente insussistenti, che trova la sua reale motivazione nel rifiuto opposto dalla lavoratrice alla trasformazione unilaterale delle mansioni, deve ritenersi discriminatorio in quanto determinato esclusivamente da motivo di ritorsione. Tribunale di Roma sezione lavoro sentenza n.15626 del 2014 Poiché il tratto unificante delle fattispecie di illegittimità del licenziamento per le quali è stabilita la tutela reintegratoria debole è costituito dalla circostanza che il vizio del recesso datoriale consiste nell'insussistenza dei fatti indicati dal datore a sostegno del proprio recesso, anche alla distinzione tra "manifesta insussistenza" che dà luogo alla tutela reintegratoria e ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo deve essere attribuita tale valenza. Il fatto addotto dal datore di lavoro come giustificato motivo oggettivo è "manifestamente insussistente" qualora esso non si sia verificato nella realtà. Se, invece, il fatto sussiste ma non assume dimensioni tali da integrare un giustificato motivo oggettivo si rientra nella tutela indennitaria. Cassazione Civile sezione lavoro sentenza n. 20016 del 2012 Se, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vi deve essere anche uno stretto nesso di conseguenzialità e necessità tra esigenze produttive ed eliminazione del rapporto lavorativo, tanto comporta che la sussistenza di tale nesso è sottoposta alla verifica giudiziale la quale però, non intacca l'autonomia dell'imprenditore, in quanto egli rimane pur sempre libero di assumere le scelte - insindacabili nella loro opportunità - ritenuta maggiormente idonee ai fini della gestione dell'impresa. Quello che viene in considerazione, ai fini di cui trattasi, non è l'opportunità della determinazione datoriale, quanto piuttosto l'effettività della ragione posta a fondamento della scelta e il nesso di questa con il singolo rapporto di lavoro coinvolto dalla scelta (confermata, nella specie, l'illegittimità del licenziamento di una dipendente che aveva rifiutato di ridurre da full time a part time la propria posizione lavorativa, atteso che il datore di lavoro non era riuscito a provare il presupposto della inesigibilità del ricorso ad un ulteriore rapporto part-time e la difficoltà di reperire una prestazione lavorativa per solo due ore giornaliere). Cassazione Civile sezione lavoro sentenza n. 17087 del 2012 È correttamente motivata la sentenza di merito che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al cospetto del dato, incontestato tra le parti, che le mansioni già svolte dal dipendente licenziato erano state a questi progressivamente sottratte prima del recesso, per essere affidate ad altri lavoratori dopo di esso. Cassazione Civile sezione lavoro sentenza n. 7474 del 2012 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice — che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. — il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto. (Nella specie, il recesso era stato motivato sul presupposto della soppressione del posto cui era addetta la lavoratrice, le cui mansioni erano però state assegnate ad altra dipendente, assunta con contratto a termine per più volte, ed avente diverso inquadramento; la S.C., nell'escludere l'effettività delle ragioni indicate dal datore in ragione dell'identità delle mansioni delle lavoratrici, ha ritenuto l'illegittimità del recesso) Cassazione civile sezione lavoro sentenza n. 23807 del 2011 È senz'altro censurabile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se non viene fornita la prova dell'impossibilità di ricollocare in altro turno la lavoratrice che legittimamente rifiuta di svolgere le sue mansioni in orario notturno (nella specie, una lavoratrice, addetta a mansioni di pulizia dei macchinari aziendali con turni notturni, dopo essere stata adibita a turno diurno con orario part-time, in occasione di un periodo di cassa integrazione, rifiutava di tornare all'originario turno notturno, in quanto madre di un bambino di età inferiore a tre anni, e veniva, quindi, licenziata dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo. La Corte ha sancito l'illegittimità di tale licenziamento, atteso che la società datrice, al fine di poter procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avrebbe dovuto fornire la prova dell'impossibilità di adibire la dipendente a mansioni alternative diurne). |
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