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Avvocati del lavoro a Milano ed in Italia | Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Studio Legale Internazionale Dimarco & Partners

I nostri Avvocati del lavoro a Milano assistono lavoratori subordinati licenziati per giustificato motivo soggettivo. Tale tipologia di licenziamento è ricompresa nell'alveo dei licenziamenti disciplinari. Per aversi un licenziamento per giustificato motivo soggettivo è necessario che il recesso del datore di lavoro sia giustificato da un notevole inadempimento da parte del lavoratore (ex. art. 3 Legge 604/1966). Tale figura si differenzia dal licenziamento per giusta causa (ex art. 2119 c.c.) per i seguenti profili:
  • il giustificato motivo soggettivo deriva da un inadempimento del dipendente meno grave di quello richiesto per la configurazione della giusta causa;
  • nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo è sempre dovuta l'indennità di preavviso, a differenza di quanto accade in presenza di un licenziamento per giusta causa.
Per i licenziamenti disciplinari e per quello per giustificato motivo oggettivo, come regola generale, viene meno la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro. Il lavoratore, qualora nel giudizio si accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, avrà diritto a ricevere due mensilità per ogni anno di servizio,commisurata all’anzianità stessa, con un minimo di 4 mensilità (anche se il lavoratore ha meno di due anni di anzianità) ed un massimo di 24. Tuttavia, se il fatto materiale oggetto del provvedimento di licenziamento è manifestamente insussistente, il datore di lavoro dovrà reintegrare il lavoratore, dovrà corrispondere  un’indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo decorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Tale indennità, in ogni caso, non potrà superare le 12 mensilità.

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