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La Sanatoria 2020 per immigrati, comunitari ed italiani si svolgerà dal 01.06.2020 al 15.08.2020

Avvocati per Sanatoria 2020 Immigrati, Comunitari, italiani a Milano | Diritto dell'Immigrazione | Assistenza per datori di lavoro a Milano

La Sanatoria 2020 per immigrati, comunitari e italiani è stata decretata dal c.d. decreto rilancio, all'art. 103, disciplinante le procedure per la regolarizzazione di immigrati clandestini, cittadini comunitari ed italiani. I nostri Avvocati, esperti in diritto dell'immigrazione, potranno assistervi nella consulenza necessaria alla regolarizzazione del rapporto di fatto con i lavoratori, ivi compreso l'invio della domanda telematica.
La sanatoria immigrati 2020 (che si ricorda è disponibile anche per lavoratori comunitari ed italiani impiegati irregolarmente), opererà nei confronti di personale impiegato nei seguenti settori:
  1. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf, badanti e baby sitters);
  2. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.
  3. assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza.
Ciò significa che ogni datore di lavoro operante nelle suddette aree avrà la possibilità di regolarizzare i propri lavoratori dal 01.06.2020 al 15.08.2020, evitando le possibili gravi sanzioni in caso di controlli.
Potranno accedere alla sanatoria anche i richiedenti asilo, coloro che hanno richiesto la protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….).
Per poter accedere alla procedura di emersione, il datore di lavoro deve avere dei precisi requisiti reddituali:
a) Reddito nei casi previsti ai punti 1 e 2 (datori di lavoro persone fisiche):
  • Euro 20.000,00 in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito oppure Euro 27.000,00 in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.  Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.
  • Esenzione da reddito: Il datore di lavoro, affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza, non ha necessità di avere un reddito specifico. Normalmente, per essere considerato non autosufficiente, il datore di lavoro deve essere in possesso di una certificazione in tal senso del medico del SSN che attesti la necessità del badante. Maggiori specifiche verranno fornite in sede di consulenza.
b) Reddito nei casi previsti al punto 3 (datori di lavoro operanti nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse):
  • Euro 30.000,00 quale reddito imponibile.  
In particolare, i datori di lavoro operanti nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse spesso impiegano personale extracomunitario, basando le assunzioni su permessi di lavoro stagionale o di richiedenti asilo. In questo caso il nostro studio provvederà ad aiutarli a gestire il proprio personale in una situazione normativa davvero complessa.
Il Lavoratore extracomunitario, inoltre, dovrà dimostrare la sua presenza all'interno del territorio italiano prima dell'8 Marzo 2020 secondo le seguenti condizioni:
  • essere stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici;
  • aver soggiornato in Italia con dichiarazione di presenza;
  • essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.
Ovviamente, molto spesso, l'ultimo requisito è quello fondamentale. Rientrano nella nozione di “organismo pubblico” anche i soggetti privati “che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio di pubblica utilità”.
Sulla base del parere fornito dall’Avvocatura Generale dello Stato, richiamato da circolari del Ministero dell’Interno, sono ritenuti idonei:
  • la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
  • il certificato di iscrizione scolastica dei figli;
  • tessere nominative dei mezzi pubblici;
  • certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ect;
  • TITOLARITÀ DI SCHEDE TELEFONICHE DI OPERATORI ITALIANI (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ect.);
  • documenti di centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi.
  • È idonea, anche se non proveniente da una amministrazione italiana, la DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DA RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARI IN ITALIA.
Si ricorda che lo straniero non deve aver lascito il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
I nostri Avvocati, esperti in diritto del lavoro e diritto dell'immigrazione, potranno guidarvi in tutto il percorso per regolarizzare i Vostri lavoratori, evitando sanzioni per il lavoro nero da parte delle autorità competenti. Vi forniremo assistenza per l'ottenimento dello SPID (identità digitale, necessaria per la compilazione della domanda), nonchè per l'organizzazione di tutti i documenti.
Per procedere all'inoltro della domanda sarà altresì necessario provvedere al pagamento di un contributo forfettario di euro 500,00 tramite modello F24.
I nostri Avvocati indicheranno altresì quali siano i parametri retributivi da applicare, stabilendo i principali elementi del rapporto (rapporto full time o part time, a tempo indeterminato o determinato, nonchè i livelli di inquadramento dei lavoratori).
La sanatoria presenta anche un secondo canale, ovvero per coloro che siano sprovvisti di datore di lavoro e desiderino ottenere un permesso di soggiorno di 6 mesi.
Nella prassi, per ottenere questo permesso, rilasciato dalla questura,, senza datore di lavoro, è necessario che sussistano tutti i seguenti tre requisiti:
  • permesso di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2019;
  • presenza sul territorio italiano del lavoratore extracomunitario prima dell’8 Marzo 2020;
  • pregresso impiego, da provare documentalmente (contratto di lavoro, buste paga...) come colf, badante, baby sitter, agricoltura e attività connesse.
Se non si ha documentazione che possa provare di aver già svolto in passato le tipologie di lavoro previste dalla sanatoria non si può ottenere il permesso di sei mesi.
Potrete anche seguirci sulla pagina facebook dedicata, ovvero 
https://www.facebook.com/sanatoriaimmigrati2020
Di seguito due allegati: l'allegato che indica esattamente i settori in cui opera la sanatoria (indica i corrispondenti codici ateco delle imprese interessate alla sanatoria 2020), oltre al decreto interministeriale del 29.05.2020 che indica i limiti reddituali nella procedura di emersione:
settori_sanatoria.pdf
File Size: 407 kb
File Type: pdf
Download File

decreto_ministero_interno_29.5.2020.pdf
File Size: 2850 kb
File Type: pdf
Download File


DOVE RICEVIAMO PER LE PRATICHE DI SANATORIA 2020:
Via Trivulzio n.18
20147 Milano

    Contattateci per assistenza e consulenza nella procedura di emersione 2020:

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